TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Costituzione 

È costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “CENTRO NATURA AMICA” in forma d’associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione. L’Associazione avrà durata illimitata.

ART. 2 – Statuto 

L’Associazione “CENTRO NATURA AMICA” è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 3 – Oggetto e scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e socio sanitaria a favore di persone in situazione di disagio. Essa presta la propria attività di volontariato prevalentemente a favore delle persone con disabilità fisiche o psichiche, al fine di offrire loro la possibilità di svolgere un’attività fisica stimolante e piacevole, con risvolti sia ludici che terapeutici e riabilitativi a contatto con la natura e con gli animali, in particolare con gli asini.

L’Associazione pertanto, a mero titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

  • promuovere il benessere delle persone in situazione di disagio, in particolare di quelle con disabilità fisiche o psichiche, favorendone l’integrazione nella comunità;
  • migliorare la qualità della vita delle persone disagiate, offrendo loro occasioni per svolgere, sempre più in autonomia, attività ludico – sportive a contatto con la natura;
  • promuovere sul territorio iniziative di pet-therapy con l’ausilio dell’asino; – valorizzare le potenzialità riabilitative del contatto con gli animali, in particolare con l’asino, sfruttando la spontanea mediazione relazionale offerta dall’animale;
  • promuovere una pratica sportiva leggera da parte di soggetti con disabilità;
  • sensibilizzare la popolazione sui temi della disabilità, dell’accoglienza del diverso, dell’integrazione tra le diversità;
  • organizzare momenti aggregativi e manifestazioni finalizzate all’integrazione delle persone disagiate e disabili nella società;
  • sensibilizzare alla cultura dell’impiego dell’animale nei percorsi educativi, preventivi, riabilitativi e di cura;
  • promuovere percorsi di sensibilizzazione verso la tutela delle risorse dell’ambiente naturale e del territorio, anche attraverso mostre, convegni o percorsi didattici.

L’Associazione intende cooperare con altre associazioni aventi scopi compatibili con il proprio, nonché instaurare una effettiva collaborazione con gli Enti Pubblici sensibili alle tematiche sopra esposte.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

TITOLO II – ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

ART. 5- Adesione 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

ART. 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli aderenti;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.

L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L’Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 10 – Oggetto delle delibere assembleari 

L’Assemblea:

  1. provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
  2. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  3. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  4. approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  5. approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni;
  6. delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  7. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze dell’Assemblea.

ART. 11 – Validità dell’Assemblea 

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ART. 12 – Votazioni 

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 17 – Patrimonio

Il Patrimonio dell’associazione è costituito da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
  4. contributi dell’Unione europea e d’organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento d’attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali;
  10. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 18 – Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 19 – Avanzi di gestione 

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall’art.5 comma 4 della Legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

ART. 21 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 22 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I, Titolo II del Codice Civile e, in subordine, a quelle previste dalla normativa specialistica di settore.